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Gli allergeni nel menu: cosa chiede la legge in sei paesi.

Un ristorante, un bar o un panificio nell’Unione europea deve dire a chi mangia quali dei 14 allergeni ci sono in ogni piatto. Il regolamento europeo dice cosa, ogni paese dice come. Ecco cosa pubblicano sei paesi, con il testo da cui viene.

I 14 allergeni.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 li elenca nell’allegato II. Ognuno di essi, o un ingrediente che ne deriva, ancora presente nel piatto finito va indicato.1, 2, 3

  • Cereali contenenti glutine
  • Crostacei
  • Uova
  • Pesce
  • Arachidi
  • Soia
  • Latte
  • Frutta a guscio
  • Sedano
  • Senape
  • Semi di sesamo
  • Anidride solforosa e solfiti
  • Lupini
  • Molluschi

Non solo il cibo confezionato.

L’obbligo vale anche per il cibo venduto senza imballaggio, cioè quello che serve un ristorante. La Commissione europea dice che l’informazione sugli allergeni è obbligatoria anche lì, e che ogni paese può decidere come darla (articolo 44 del regolamento).1, 2

Paese per paese.

  • Portogallo. Il Decreto-Lei n.º 26/2016 chiede alla ristorazione di indicare gli allergeni di ciò che serve, su un supporto che il cliente comprenda facilmente. Il nome del piatto può aspettare che il cliente chieda, se è ben visibile come chiederlo; gli allergeni non hanno questa eccezione.4
  • Spagna. Il Real Decreto 126/2015 chiede l’informazione per iscritto, su etichette o cartelli vicino al cibo. Può darla il personale, se è anche registrata per iscritto o in forma elettronica nel locale, a disposizione del personale, dei controlli e di chi la chiede, e se un avviso dice dove si trova o che si può chiedere.5
  • Francia. Il Code de la consommation (articoli da R412-12 a R412-16, dal décret n. 2015-447) chiede ai locali che servono pasti di dare l’informazione per iscritto, leggibile e visibile, o di indicare come consultare la versione scritta, in modo diretto e libero.6
  • Italia. Il Decreto legislativo n. 231/2017 (articolo 19, comma 8) chiede gli allergeni di ogni piatto prima che sia servito, su menu, registro, apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, tenuto bene in vista. Un sistema digitale deve avere dietro una documentazione scritta, facilmente reperibile per l’autorità e per il cliente. In alternativa, il menu o un cartello può rimandare al personale, se la risposta risulta da quella documentazione scritta.7
  • Germania. La LMIDV (§ 4) accetta l’informazione su un cartellino accanto al cibo, nel menu o nel listino, su un cartello, o in altra forma scritta o elettronica che il cliente raggiunga in modo diretto e facile. Il personale può darla a voce se lo fa prima della vendita, su richiesta, se esiste una registrazione scritta o elettronica degli ingredienti di ogni piatto, accessibile all’autorità e, su richiesta, al cliente, e se un avviso dice che l’informazione è data a voce e che la registrazione si può consultare.8
  • Irlanda. Lo S.I. No. 489 of 2014 chiede gli allergeni per iscritto, dove il cibo è presentato, venduto o servito, in inglese (o in irlandese e inglese), leggibili e facili da trovare prima della vendita. L’autorità irlandese per la sicurezza alimentare dice che un codice QR, da solo, non basta.3

Cosa vuol dire in un menu.

In tutti e sei, gli allergeni di ogni piatto devono potersi conoscere prima che il cliente ordini, per iscritto o con una documentazione scritta dietro. Scriverli nel menu, accanto a ogni piatto, è il modo più semplice. Tre dei sei (Spagna, Italia e Germania) accettano che risponda il personale, sempre con una documentazione scritta e un avviso che lo dica.3, 4, 5, 6, 7, 8

Con Apronta.

Il menu di Apronta ha un passaggio per gli allergeni: suggerisce i 14 dal nome di ogni piatto e tu li confermi uno per uno. La pagina non si pubblica finché un piatto è senza risposta, e il menu mostra gli allergeni di ogni piatto a chi lo legge sul telefono. Apronta non conosce le tue ricette: quello che confermi è quello che dice la pagina.

Dove la legge chiede l’informazione scritta nel locale, stampa anche il menu o una tabella degli allergeni: in Irlanda il codice QR da solo non basta.3

Fonti

  1. EUR-Lex, Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj, citato; il sito non si è aperto il 10 ottobre 2026
  2. European Commission, Mandatory food information: https://food.ec.europa.eu/food-safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/mandatory-food-information_en, letto il 10 ottobre 2026
  3. Food Safety Authority of Ireland, Labelling: allergens (S.I. No. 489 of 2014): https://www.fsai.ie/business-advice/labelling/labelling-allergens, letto il 10 ottobre 2026
  4. Diário da República, Decreto-Lei n.º 26/2016, artigo 4.º: https://files.dre.pt/1s/2016/06/11100/0178501790.pdf, letto il 10 ottobre 2026
  5. BOE, Real Decreto 126/2015, artículos 4 y 6: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-2293, letto il 10 ottobre 2026
  6. Légifrance, Code de la consommation, articles R412-12 à R412-16 (décret n° 2015-447): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032807848/, letto il 10 ottobre 2026
  7. Gazzetta Ufficiale, Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, articolo 19: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/8/18G00023/sg, letto il 10 ottobre 2026
  8. gesetze-im-internet.de, Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung (LMIDV), § 4: https://www.gesetze-im-internet.de/lmidv/__4.html, letto il 10 ottobre 2026

Questa guida riassume testi pubblicati, letti nella data indicata. Non è una consulenza legale: la versione in vigore e l’autorità del tuo paese hanno l’ultima parola.

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